Art. 2
R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 2

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In vigore dal 20 ott 1944
L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto-legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria commercio e lavoro, verranno introdotte nello statuto dell'Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.
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