Art. 16
R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 16

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In vigore dal 20 ott 1944
Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale le retrocessioni consensuali in favore di persone già colpite dalle leggi razziali di titoli azionari da esse posseduti anteriormente al 25 ottobre 1941 e trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente al 30 giugno 1942 nonché di beni immobili da esse trasferiti dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto. I diritti degli agenti di cambio e gli onorari dovuti ai notai per gli atti relativi a tali retrocessioni sono ridotti a metà. Il possesso dei titoli suindicati può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverà con la tassa fissa di L. 20 (venti).
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