Art. 14
R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 14

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In vigore dal 20 ott 1944
Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilità degli immobili, lo stesso avrà diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato è stabilito in deroga all'art. 1442 Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-05;252#art-rdl-14