Art. 12
R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 12

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In vigore dal 20 ott 1944
I cittadini titolari di una azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria che, a suo tempo, operarono, a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l'alienazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell'azienda. Lo Stato rimborserà al retrocedente i titoli di consolidato in questione al loro prezzo di emissione. Nel caso di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che proporranno la domanda di retrocessione, saranno tenuti a versare il corrispettivo, se concordato; in caso invece di contestazioni intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti esse sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma la loro proposizione non sospende l'obbligo della immediata consegna dell'azienda. Il richiedente le migliorie che abbia formulato la richiesta ai sensi dell' avrà privilegio sull'azienda e la relativa annotazione dovrà essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente e nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento, se l'azienda comprende proprietà immobiliari. Sono improponibili le domande per rivalsa di danni per fatti verificatisi nella gestione normale della società.
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