Art. 11
R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 11

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In vigore dal 20 ott 1944
Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale gli atti di revoca consensuale totale o parziale di donazioni effettuate ai sensi degli del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, nonché gli atti di trapasso conseguenziali alle domande di revocazione delle donazioni stesse: se la revoca dovrà avvenire in forza di pronunziato giudiziale, il termine sarà protratto fino alla definizione del giudizio.
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