R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26
Art. 10
10 / 21In vigore dal 20 ott 1944
Rimangono fermi i diritti derivanti da donazioni fatte ai sensi dell' e dell'art. 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e, ove si tratti di donazione di una intera azienda o di una quota sociale, rimangono salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci ai sensi dello stesso art. 55 summenzionato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-05;252#art-rdl-10