R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26
Art. 1
1 / 21In vigore dal 20 ott 1944
DISPOSIZIONI PER LA REINTEGRAZIONE NEI DIRITTI PATRIMONIALI DEI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI GIÀ DICHIARATI O CONSIDERATI DI RAZZA EBRAICA.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visto l'art. primo 3° comma del Codice civile;
Visto l' della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'ordine patrimoniale create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l' del testo unico approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi:
R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, contenente norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all' del R. decreto-legge 17 novembre 1938 relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;
Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1728, sulla difesa della razza italiana;
Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;
° terzo comma del Codice civile.
Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o mansione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.
I cittadini italiani che l' del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini, coi quali hanno eguali doveri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-05;252#art-rdl-1