Art. 1
In vigore dal 20 ott 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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È ordinata la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione medesima.
Resta pertanto abrogato il termine di entrata in vigore stabilito nell', primo comma, del Regio decreto-legge predetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-05;252#art-rd-1