Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 ott 1944
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . È ordinata la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione medesima. Resta pertanto abrogato il termine di entrata in vigore stabilito nell', primo comma, del Regio decreto-legge predetto.
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