Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 4 mar 1945
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, convertito in legge 1° giugno 1939, n. 928, con modificazioni; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il R. decreto-legge 13 settembre 1940, n. 1469; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 8 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, numero 2163, e l'art. 9 del R. decreto 13 settembre 1940, n. 1469, sono sostituiti dal seguente: Presso ogni Regio provveditorato agli studi è istituito un Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari di Stato e parificati, composto come segue: 1) del Regio provveditore agli studi, o di chi ne fa le veci, che lo presiede; 2) di un magistrato dell'ordine giudiziario, di grado non inferiore al settimo, da designarsi dal presidente del Tribunale del capoluogo della provincia; 3) di un ispettore scolastico; 4) di un direttore didattico; 5) di un insegnante elementare, da designarsi dal Regio provveditore agli studi. I membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto Ministeriale, restano in carica tre anni, e sono di confermabili. Qualora durante il triennio taluno dei membri del Consiglio venga a cessare dalla carica, si procede alla nomina di un altro membro per il tempo che rimane al compimento del triennio. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 28 settembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - De Ruggiero Visto, il guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1945 Atti del Governo, registro n.2, foglio n. 72 - Petia
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-28;451#art-1