Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 12 dic 1944
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dallo Stato. Dato a Roma, addì 28 settembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - DE RUGGIERO - SOLERI Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61 - PETIA
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