Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 dic 1944
Il commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato con decreto Luogotenenziali 18 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per le liquidazione dell'Accademia stessa entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in.vigore del presente decreto legislativo.
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