Art. 1 · La Reale Accademia d'Italia è soppressa.

Art. 1

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La Reale Accademia d'Italia è soppressa.

In vigore dal 12 dic 1944
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496; Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755; Veduto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello pel tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . La Reale Accademia d'Italia è soppressa. I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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