Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 dic 1944
Il commissario, al quale è affidata la liquidazione della Reale Accademia d'Italia in virtù del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, è incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.
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