Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 24 nov 1944
Le Camere di commercio, industria e agricoltura, torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-21;315#art-6