Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 24 nov 1944
In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi. Il direttore dell'Ufficio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio o il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-21;315#art-3