Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 24 nov 1944
Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria ed agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell' la partecipazione ad organi o commissioni e il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle leggi vigenti ai soppressi Consigli provinciali dell'economa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-21;315#art-11