Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 24 nov 1944
Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione dello pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall', le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-21;315#art-10