Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 18 nov 1944
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue: . In deroga a quanto prescrive l', lettera a) del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, Per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate delle Stato di grado non superiore al quinto, già dispensato per motivi politici, le valutazioni previste all' del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e all'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, sono domandate alle competenti Commissioni di avanzamento per il personale militare della Marina ed Aeronautica, o ad una missione nominata con decreto del Ministro per la guerra per il personale militare del Regio esercito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-14;308#art-1