Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 10 nov 1944
Agli articoli 468 e 470 del Codice di procedura penale sono sostituiti i seguenti: Art. 468. - « Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata, per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese. « Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda del responsabile civile e dell'imputate possono replicare; la replica, è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi». «In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola, se la domandono». « La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore ». Art. 470. - « Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due « successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facoltà, di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, o in ogni altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale e stata tolta la facoltà predetta ».
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