Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 10 nov 1944
Nell'art. 596 del Codice penale sono aggiunto le seguenti disposizioni: « Quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale; 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale od il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona, offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito. « Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° ».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-14;288#art-5