Art. 2
2 / 9In vigore dal 10 nov 1944
Dopo l'art. 62 del Codice penale è aggiunto il seguente art. 62-bis:
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora, le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-14;288#art-2