Art. 1
1 / 9In vigore dal 10 nov 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue:
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Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-14;288#art-1