Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 nov 1944
Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, l' art. 811 e il 2° comma dell'art. 1371 del Codice civile. Nel secondo comma dell' art. 147 del Codice civile sono soppresse le parole «e al sentimento nazionale fascista»; nell' art. 1175 le parole «in relazione ai principii della solidarietà corporativa»; nell' art. 2060 le parole «secondo i principii della Carta del lavoro» e nell' art. 2071 le parole «per attuare i principii della Carta del lavoro e». Restano inoltre abrogati, in conformità dell' del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli , terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonché il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-14;287#art-3