Art. 9
9 / 11In vigore dal 31 ott 1944
Sono abrogati: l' del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070; il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673; il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.
Sono richiamate in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo di sentire per determinate materie il parere del Consiglio superiore o di uniformarsi allo stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;272#art-9