Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 31 ott 1944
Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno al Consiglio superiore speciali commissioni, alle quasi possono essere aggregati membri estranei al Consiglio e da questo proposti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;272#art-6