Art. 9
9 / 9In vigore dal 12 nov 1944
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignità proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto è stabilito nella legge di defascistizzazione.
Ordiniamo, a, chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 7 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - DE RUGGIERO - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 282. - MAGNASCO
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;264#art-9