Art. 9

Art. 9

9 / 9
In vigore dal 12 nov 1944
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignità proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto è stabilito nella legge di defascistizzazione. Ordiniamo, a, chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 7 settembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - DE RUGGIERO - SOLERI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944 Registro Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 282. - MAGNASCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;264#art-9