Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 12 nov 1944
Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all' del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;264#art-6