Art. 5
5 / 9In vigore dal 12 nov 1944
La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere a, c, e d, dell' del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo , n. 1, dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;264#art-5