Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 29 set 1944
In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;215#art-5