Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 set 1944
I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;215#art-3