Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 set 1944
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche; Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'Ordinamento forense; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanti segue: . È temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.
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