Art. 1
1 / 2In vigore dal 15 set 1944
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;
Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Qualora risulti che atti dello stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali sono stati formati, fra l'8 settembre 1943 e il giorno di liberazione del territorio dall'occupazione nemica, in maniera non conforme al vero, il procuratore del Re può promuovere la modificazione degli atti stessi con il procedimento di rettifica preveduto dagli articoli 165 e 168 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-08-10;195#art-1