Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 26 set 1944
I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi. Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e del Consigli notarili, in conformità, delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707. Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni. Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni. I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e dì altri giorni trenta. Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.
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