Art. 3
3 / 5In vigore dal 26 set 1944
Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al 1° e 2° comma, del citato art. 24.
Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.
Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-07-20;209#art-3