Art. 8 · Accessibilità delle informazioni
Capo II

Art. 8

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Accessibilità delle informazioni

In vigore dal 7 giu 2026
1. Tutte le informazioni da condividere con i lavoratori o i candidati a un impiego ai sensi degli sono fornite dai datori di lavoro con modalità accessibili alle persone con disabilità e che tengano conto delle particolari esigenze derivanti dalla specifica tipologia di disabilità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-05-07;96#art-8