Capo V
Art. 16
16 / 17Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 7 giu 2026
1. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-05-07;96#art-16