Art. 5 · Ufficio dell'Organismo per la parità

Art. 5

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Ufficio dell'Organismo per la parità

In vigore dal 7 giu 2026
1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Organismo per la parità, dalla data di insediamento dello stesso è istituito l'Ufficio dell'Organismo per la parità, posto alle dipendenze dello stesso Organismo. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Organismo per la parità, entro novanta giorni dal suo insediamento, adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, gestione autonoma delle proprie risorse finanziarie, nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio dell'Organismo per la parità. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2028 è istituito il ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Organismo per la parità, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale. 3. La dotazione organica dell'Organismo per la parità, nel rispetto dei termini di cui al comma 2, è costituita da una unità dirigenziale di livello generale, da tre unità dirigenziali di livello non generale e da ventinove unità di personale non dirigenziale, di cui diciotto unità di categoria A e undici unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Organismo per la parità. La dotazione organica è oggetto di revisione quadriennale sulla base delle relazioni di cui all', comma 3. Dalla data di istituzione del ruolo di cui al comma 2, può confluirvi in mobilità, su richiesta, il personale a tempo indeterminato in avvalimento temporaneo ai sensi del comma 7, fermi restando i limiti della dotazione organica di cui al presente comma. Il personale che non chiede di confluire nel ruolo dell'Organismo per la parità rientra nei ruoli delle amministrazioni di provenienza. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica per un numero di posti pari al numero di unità transitate nell'Ufficio dell'Organismo per la parità. Per i posti della dotazione organica vacanti, la relativa copertura avviene per pubblico concorso. È fatta salva, entro il limite temporale di tre anni dall'istituzione del ruolo dell'Organismo per la parità di cui al comma 2, la facoltà di conferire gli incarichi dirigenziali, sia di livello generale che di livello non generale, anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.477.160 annui a decorrere dall'anno 2027. Per le spese di funzionamento è, altresì, autorizzata la spesa di 1.460.660 annui a decorrere dall'anno 2027. 4. L'Ufficio dell'Organismo per la parità è composto da tre servizi, di cui due con competenza nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 e uno nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1500. 5. L'Ufficio dell'Organismo per la parità, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 3, può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 6. I due servizi dell'Ufficio dell'Organismo per la parità con competenza nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 possono avvalersi di esperti, fino ad un massimo di dieci, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di contrasto alle forme di discriminazione di cui all', comma 1. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. L'Organismo per la parità, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso individuale non superiore a euro 65.000 annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, il cui importo è rimesso al regolamento di cui al comma 1, e comunque entro il limite di spesa complessivo annuo non superiore a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2027. 7. In sede di prima applicazione e al fine di consentire l'immediato avvio delle attività dell'Organismo per la parità, sino all'istituzione del ruolo di cui al comma 2 il medesimo Organismo e l'Ufficio di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata dal comma 3, si avvalgono, ferme restando le disposizioni di cui all', comma 3, e all', comma 1, del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell', commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, e di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in posizione di comando, nonché di una unità di personale dirigenziale di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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