Art. 4 · Funzioni e prerogative dell'Organismo per la parità

Art. 4

4 / 7

Funzioni e prerogative dell'Organismo per la parità

In vigore dal 7 giu 2026
Funzioni e prerogative dell'Organismo per la parità 1. Negli ambiti di cui all' in relazione alle funzioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, l'Organismo per la parità svolge le seguenti funzioni: a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione: 1) svolge attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento su tutto il territorio, che comprendono: la fornitura agli enti pubblici e privati di formazione, consulenza e sostegno; la partecipazione al dibattito pubblico; la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche e la collaborazione alla stesura di codici di comportamento diretti a promuovere la parità e a contrastare le manifestazioni anche indirette di ogni forma di discriminazione; 2) promuove misure e iniziative di comunicazione appropriate a beneficio dei diversi gruppi di destinatari, riservando particolare attenzione ai gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa della precarietà delle loro condizioni economiche, dell'età, della disabilità, del grado di istruzione, della nazionalità o del titolo di soggiorno o della difficoltà di accedere a strumenti online; b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza alle presunte vittime che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi dell' della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, dell' della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, dell' della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 o dell' della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, e in particolare: 1) riceve denunce di discriminazioni attraverso appositi canali dedicati, dei quali è data informativa mediante il sito internet istituzionale dell'Organismo; 2) offre assistenza alle vittime, informandole in ordine all'assetto giuridico vigente, anche con una eventuale consulenza mirata alla loro situazione specifica, ai servizi offerti dall'organismo per la parità e alle relative procedure, alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione dei dati personali, alle misure di tutela giurisdizionale e stragiudiziale esistenti, nonché alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico dagli enti preposti; 3) informa, entro un termine ragionevole, se la denuncia sarà archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito; c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie, offre alle parti la possibilità di cercare la risoluzione in conformità alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte dallo stesso Organismo per la parità oppure da un'altra istituzione, dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499. In quest'ultimo caso, l'Organismo per la parità formula osservazioni. In ogni caso, l'attivazione del tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe i termini di prescrizione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria; d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base documentale sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE con facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Organismo medesimo, nonché con facoltà di cooperare a tale scopo con gli enti pubblici competenti; e) in materia di pareri e raccomandazioni: 1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti a seguito di istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, attraverso l'accertamento e la documentazione dei fatti e la formalizzazione di una conclusione motivata sull'esistenza o meno di discriminazioni, al fine di porre rimedio alle violazioni accertate; 2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni di particolare rilevanza; f) in materia di tutela giurisdizionale, è legittimata ad agire in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio e ha facoltà di presentare osservazioni nei giudizi civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, nel rispetto delle norme processuali di rito, di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno delle vittime, anche in qualità di parte civile o presentando osservazioni tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti; g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al Parlamento, al Governo e ad altre autorità pubbliche nelle materie di competenza richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, formulando su richiesta, raccomandazioni non vincolanti con facoltà di pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti; h) in materia di raccolta di dati sulla parità di trattamento: 1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o pseudonimizzati, sulle proprie attività, allo scopo di produrre le relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, e conformemente agli indicatori sul funzionamento degli organismi per la parità elaborati dalla Commissione europea; 2) ha facoltà di compiere accertamenti sull'esistenza di una violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari; 3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, in conformità alle norme vigenti, ove necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente lo stato della parità di trattamento e per redigere le relazioni di cui al comma 3; 4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da raccogliere in relazione alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile; i) svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216. 2. Negli ambiti di cui all', in relazione alle funzioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, l'Organismo per la parità svolge le seguenti funzioni: a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione: 1) rileva situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con l'Ispettorato nazionale e con gli ispettorati del lavoro territorialmente competenti, al fine di svolgere le funzioni di prevenzione, promozione e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 2) promuove progetti di azioni positive, di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 3) promuove la valutazione dell'impatto delle politiche di parità a livello nazionale e territoriale; 4) promuove la coerenza delle politiche pubbliche, con particolare riguardo alle politiche del lavoro, rispetto agli indirizzi dell'Unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità. A tal fine, partecipa ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, alle commissioni di parità e ai diversi organismi con funzioni analoghe, istituiti a qualunque livello territoriale; 5) accerta, per il tramite dell'Ispettorato nazionale e degli ispettorati del lavoro territorialmente competenti, l'esistenza di violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni; 6) diffonde la conoscenza e promuove lo scambio di buone prassi, nonché attività di informazione, formazione, consulenza e sostegno sulle tematiche delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione a soggetti pubblici e privati, e sensibilizza la collettività sull'esistenza e sulle funzioni dell'Organismo per la parità e sulle modalità di accesso ai relativi servizi; b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza alle presunte vittime che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi degli della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dell' della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, con le modalità di cui all'articolo 35-bis e del libro III, titolo I, capo III, del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006; c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie, offre alle parti la possibilità di cercare la risoluzione in conformità alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte dallo stesso Organismo per la parità oppure da un'altra istituzione, dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500. In quest'ultimo caso, l'Organismo per la parità formula osservazioni. In ogni caso, l'attivazione del tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe i termini di prescrizione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria; d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base documentale sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, con facoltà di richiedere a enti, persone e imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Organismo medesimo, nonché con facoltà di cooperare a tale scopo con gli enti pubblici competenti; e) in materia di pareri e raccomandazioni: 1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti, con facoltà di pubblicarli, a seguito di istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, attraverso l'accertamento e la documentazione dei fatti e la formalizzazione di una conclusione motivata sull'esistenza o meno di discriminazioni, al fine di porre rimedio alle violazioni accertate. Adotta, altresì, pareri non vincolanti relativi alla sussistenza di una discriminazione, a norma dell'articolo 35-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 e formula proposte di mediazione; 2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni di particolare rilevanza; f) in materia di tutela giurisdizionale, è legittimata ad agire in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio e ha facoltà di presentare osservazioni nei giudizi civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, nel rispetto delle norme processuali di rito, di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno delle vittime, anche in qualità di parte civile o presentando osservazioni tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti; g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al Parlamento, al Governo e ad altre autorità pubbliche nelle materie di competenza richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, adottando inchieste indipendenti in materia di discriminazioni, relazioni indipendenti e raccomandazioni e monitorandone i relativi esiti; verifica, altresì, lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità e formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione che incide sulle condizioni di lavoro delle donne e degli altri soggetti che possono subire le discriminazioni di cui al presente decreto; h) svolge, altresì, i compiti di cui agli articoli 15, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 41-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, nonché tutti i compiti precedentemente svolti dalla consigliera e dal consigliere nazionale di parità; i) in materia di raccolta di dati sulla parità di trattamento: 1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o pseudonimizzati, sulle proprie attività, allo scopo di produrre le relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, e conformemente agli indicatori sul funzionamento degli organismi per la parità elaborati dalla Commissione europea; 2) ha facoltà di compiere accertamenti sull'esistenza di una violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari; 3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, in conformità alle norme vigenti, ove necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente lo stato della parità di trattamento e per redigere le relazioni di cui al comma 3; 4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da raccogliere in relazione alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile; l) per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, l'Organismo per la parità si coordina sul territorio nazionale con le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, disciplinati dal libro I, titolo II, capo IV del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, modificato dall' del presente decreto. Le consigliere e i consiglieri di parità, in coordinamento con l'Organismo per la parità, assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo svolgimento delle attività di assistenza alle vittime di discriminazione, promozione delle pari opportunità nel mercato del lavoro, prevenzione e monitoraggio delle discriminazioni, nonché il raccordo con le istituzioni territoriali, le parti sociali e le imprese. Le attività di coordinamento sopracitate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. In materia di relazioni e programma delle attività, l'Organismo per la parità: a) adotta periodicamente un programma delle attività, che ne definisca priorità e strategie di azione; b) predispone e pubblica nel proprio sito internet istituzionale una relazione annuale sulle attività svolte che contenga indicazioni sul bilancio annuale, nonché informazioni in ordine al personale e alla rendicontazione finanziaria, tenendo conto degli indicatori comuni elaborati dalla Commissione europea, a norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1499 e dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1500; c) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta alle Camere; d) pubblica ogni quattro anni una relazione, contenente indicazioni sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, nonché eventuali raccomandazioni per garantire una più efficace attuazione delle disposizioni delle direttive di cui all'. 4. L'Organismo per la parità esercita le funzioni di cui al presente articolo sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle zone rurali e remote, e garantisce l'accesso ai propri servizi su base paritaria e gratuitamente, escludendo ogni tipo di barriera alla presentazione di denunce, anche mediante accomodamenti ragionevoli a beneficio delle persone con disabilità. Opera, inoltre, a sostegno delle politiche di parità mediante la promozione delle politiche nazionali ed europee e delle prassi di riferimento UNI. 5. L'Organismo per la parità, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, assicura adeguati mezzi di cooperazione, nei rispettivi settori di competenza, con gli enti pubblici e privati, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale. 6. L'Organismo per la parità si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell' del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 7. Presso l'Organismo per la parità è tenuto il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. 8. La raccolta e il trattamento di dati personali da parte dell'Organismo per la parità avvengono nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ivi comprese le specifiche misure previste per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-05-07;91#art-4