Titolo III
Art. 8
8 / 13Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
In vigore dal 2 giu 2026
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo 25-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dell'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-bis e 452-bis.1,»;
2) alla lettera b), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «milleduecento»;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell' della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo.
Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-21;81#art-8