Titolo II
Art. 7
7 / 13Pubblicazione della sentenza di condanna
In vigore dal 2 giu 2026
1. La condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale.
2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-21;81#art-7