Art. 7 · Pubblicazione della sentenza di condanna
Titolo II

Art. 7

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Pubblicazione della sentenza di condanna

In vigore dal 2 giu 2026
1. La condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale. 2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.
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