Art. 4 · Produzione e commercio di sostanze ozono lesive
Titolo II

Art. 4

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Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

In vigore dal 2 giu 2026
1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all', lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000. 2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all', lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti. 3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.
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