Titolo IV
Art. 12
12 / 13Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
In vigore dal 2 giu 2026
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 256, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.»
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-21;81#art-12