Art. 3 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 3

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 4 giu 2026
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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