Art. 1
1 / 4Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
In vigore dal 4 giu 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'allegato A, numero 10);
Vista la direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme Comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell', comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 8.1» sono aggiunte le seguenti: «, nonché sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
2) al comma 8.1:
2.1) dopo le parole: «"perm. unico lavoro"» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»;
2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»;
3) dopo il comma 8.1 è inserito il seguente:
«8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il permesso unico è rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.»;
4) al comma 8.2:
4.1) alla lettera c), le parole: «all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti:
«agli articoli 26 e 26-bis»;
4.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) agli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1, lettere a), h), i), i-bis) e q-bis), r) limitatamente alle persone collocate "alla pari", 1-quinquies e 1-septies;»;
4.3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) agli stranieri di cui agli articoli 27-quinquies e 27-sexies;»;
4.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;»;
4.5) alla lettera g), dopo le parole: «studio o formazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui agli articoli 39, 39-bis e 39-bis.1»;
4.6) dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente:
«g-ter) agli stranieri che soggiornano ai sensi degli articoli 18, 18-bis, 18-ter, o a titolo di protezione speciale o ai sensi degli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 20-bis, 31, comma 3, e 36, nonché per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o per residenza elettiva, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.»;
5) al comma 9, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
6) al comma 9-bis, le parole: «il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di novanta giorni»;
c) all'articolo 22, comma 5-quinquies, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il datore di lavoro informa tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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