Art. 5 · Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico

Art. 5

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Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico

In vigore dal 31 mag 2026
1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, composto dai seguenti membri: a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; c) un rappresentante del Ministero della cultura; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; g) un rappresentante del Ministero della salute; h) un rappresentante del Ministero del turismo; i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ove nominato; l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ove nominato; m) un rappresentante della Commissione Politiche Agricole e uno della Commissione CAES della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; n) un rappresentante dei Comuni e delle Città metropolitane individuato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). 2. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce con cadenza annuale e assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati. 3. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
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