Art. 9 · Stato giuridico e impiego
Capo III

Art. 9

9 / 20

Stato giuridico e impiego

In vigore dal 28 mag 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 925, le parole: «Corpo sanitario e del», ovunque ricorrono, sono soppresse; b) all'articolo 926, le parole: «del Corpo sanitario,», ovunque ricorrono, sono soppresse; c) all'articolo 927, le parole: «del Corpo sanitario e», ovunque ricorrono, sono soppresse; d) dopo l'articolo 927 è inserito il seguente: «Art. 927-bis (Speciali limiti di età per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare). - 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo normale; b) 63 anni: brigadiere generale del ruolo normale; c) 61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo speciale.»; e) all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: «per l'Aeronautica» sono inserite le seguenti: «e la Sanità militare»; f) al libro quarto, titolo V, capo V, sezione I, alla rubrica, la parola: «medici» è sostituita dalle seguenti: «della Sanità militare»; g) all'articolo 963, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanità militare»; h) all'articolo 964: 1) al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanità militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»; 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il vincolo di ferma di cui al comma 1 è valido anche se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanità militare.»; i) all'articolo 965, al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanità militare»; l) all'articolo 1084, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare per il personale delle Forze armate e del Corpo unico della Sanità militare»; m) all'articolo 2058: 1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»; 2) al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»; n) all'articolo 2059, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74#art-9