Art. 17 · Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di avanzamento
Capo IV

Art. 17

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Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di avanzamento

In vigore dal 28 mag 2026
Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di avanzamento 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2233-quater sono inseriti i seguenti: «Art. 2233-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, per ogni grado del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare è annualmente fissato dal decreto di cui all'articolo 2233-bis, avuto riguardo al numero di promozioni annuali stabilito al 31 dicembre 2026 dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 per i ruoli di rispettiva provenienza. 2. Il numero di promozioni di cui al comma 1 è ripartito sulla base dei preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito. Art. 2233-sexies (Regime transitorio per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali). - 1. Sino all'anno 2033, le promozioni aggiuntive di cui all'articolo 1079, comma 1, sono attribuite sulla base delle vacanze nel grado superiore con riferimento alle dotazioni determinate ai sensi dell'articolo 2209-ter, comma 1, lettera a-bis). Art. 2233-septies (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, per il ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanità militare, la formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore è stabilita con decreto ministeriale. 2. Nel decreto di cui al comma 1, le aliquote sono distinte in base ai preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri. 3. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2233-quater. Art. 2233-octies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco degli ufficiali della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, per gli ufficiali transitati nel Corpo unico della Sanità militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento, rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, vigenti al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-novies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei marescialli della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i marescialli transitati nel Corpo unico della Sanità militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1279, 1280, 1281 e 1294, vigenti al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-decies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sergenti della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i sergenti transitati nel Corpo unico della Sanità militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1286, 1287 e 1288, vigenti al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-undecies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei graduati della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i graduati transitati nel Corpo unico della Sanità militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dall'articolo 1308, vigente al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-duodecies (Periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sottufficiali e dei graduati reclutati nel Corpo unico della Sanità militare). - 1. Entro il 31 dicembre 2028, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Direttore della Sanità militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono individuati i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco utili ai fini dell'avanzamento dei marescialli, dei sergenti e dei graduati della Sanità militare reclutati nel Corpo unico della Sanità militare. Art. 2233-terdecies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare). - 1. La rideterminazione di anzianità di cui all'articolo 2214-decies non dà luogo all'inserimento nelle aliquote di valutazione ordinarie già emesse per l'avanzamento al grado superiore nel ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri. 2. I tenenti colonnelli del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanità militare, a seguito della rideterminazione di anzianità di cui all'articolo 2214-decies, sono inseriti, in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice, in aliquote straordinarie di avanzamento al grado superiore per gli anni dal 2025 al 2027, per il conferimento di sei promozioni al grado di colonnello, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, così ripartite: a) due per l'anno 2025; b) due per l'anno 2026; c) due per l'anno 2027. 3. Per le aliquote straordinarie di avanzamento e le promozioni di cui al comma 2: a) non si applica quanto previsto dall'articolo 1072; b) l'articolo 1079 si applica a decorrere dall'anno 2027. 4. Sino all'anno 2033, in relazione all'andamento del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare, nonché all'esigenza di mantenere tassi paritari e profili di avanzamento omogenei tra gli ufficiali transitati ai sensi dell'articolo 2214-sexies, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a prevedere, con apposito decreto, ulteriori promozioni e aliquote straordinarie di avanzamento ai gradi di colonnello e generale riservate agli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanità militare, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 5. Le eventuali eccedenze determinate dalle promozioni di cui ai commi 2 e 3 sono considerate in soprannumero agli organici e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2032.»; b) all'articolo 2251-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»; c) all'articolo 2251-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»; d) all'articolo 2251-quater, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare».
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