Capo III
Art. 12
12 / 20Trattamento economico e previdenziale
In vigore dal 28 mag 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1776, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al personale del Corpo unico della Sanità militare si applicano le previsioni normative sul trattamento economico, previdenziale, di quiescenza, di assistenza, di benessere, sulle invalidità di servizio ed esercizio dei diritti sociali previste per il personale di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare.
1-ter. Per il personale militare transitato nel Corpo unico della Sanità militare, l'attuazione del comma 1-bis non può comportare un trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza. Le eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.»;
b) all'articolo 1811, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Aeronautica militare» sono aggiunte le seguenti: «e Corpo unico della Sanità militare»;
c) all'articolo 1913, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati reclutati nel Corpo unico della Sanità militare sono iscritti d'ufficio rispettivamente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e al fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
2-ter. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio transitati nel Corpo unico della Sanità militare rimangono iscritti ai rispettivi fondi previdenziali integrativi di cui al comma 1.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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