Art. 2 · Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate

Art. 2

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Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate

In vigore dal 12 mag 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 690 è inserito il seguente: «Art. 690-bis (Ulteriori modalità per il reclutamento dei sergenti). - 1. In relazione alle specifiche esigenze funzionali, ciascuna Forza armata può bandire concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento nel ruolo sergenti riservati, nel limite massimo del 15 per cento dei posti disponibili, da computarsi nel limite massimo del 60 per cento di cui all'articolo 690, comma 1, lettera a), ai volontari in ferma prefissata quadriennale e ai volontari in ferma prefissata triennale in servizio che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno maturato almeno: a) quarantadue mesi in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale; b) diciotto mesi in qualità di volontario in ferma prefissata triennale. 2. I volontari in ferma prefissata di cui al comma 1, utilmente collocati nella graduatoria di merito, frequentano il corso di cui all'articolo 773, al termine del quale, qualora dichiarati idonei, conseguono la nomina a sergente e sono iscritti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.»; b) all'articolo 773, comma 1, dopo le parole: «I volontari» sono inserite le seguenti: «in ferma prefissata di cui all'articolo 690-bis e i volontari»; c) all'articolo 774, comma 1, le parole: «dei volontari in servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo di provenienza all'atto dell'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 773».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;58#art-2