Art. 1 · Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

Art. 1

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Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 12 mag 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e); Vista la legge 28 novembre 2023, n. 201, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l', comma 1, che reca la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 5 agosto 2022, n. 119; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119»; Sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative a livello nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 725: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per gli aspiranti, i sottotenenti e i tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, che superano i corsi presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.»; 2) il comma 1-bis è abrogato; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al comma 1, che: a) non superano per una sola volta uno degli anni del corso per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta; b) superano il corso per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»; 4) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I sottotenenti di cui al comma 1 sono tratti dai frequentatori degli istituti di formazione che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi della Forza armata e secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituto. 2-ter. L'anzianità di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante. 2-quater. È nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualità di frequentatore, l'allievo dei ruoli di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. La nomina ad aspirante decorre a partire dai corsi di formazione in accademia avviati dall'anno 2024. 2-quinquies. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.»; 5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione»; b) all'articolo 726, comma 2, dopo la parola: «normali» sono inserite le seguenti: «dell'Arma dei trasporti e dei materiali,»; c) all'articolo 760, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai marescialli, reclutati ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), che hanno superato i corsi di cui al comma 1, all'atto dell'iscrizione in ruolo, si applica una ferma obbligatoria di anni 5.»; d) all'articolo 833-ter: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «delle Armi» sono soppresse; 2) alla rubrica le parole: «delle Armi» sono soppresse; e) all'articolo 975, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli ufficiali in servizio permanente, che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, sono vincolati a una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico. Tale ferma aggiuntiva viene assorbita nella ferma eventualmente già in atto, limitatamente al periodo sovrapponibile.»; f) all'articolo 1524, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Possono partecipare ai pubblici concorsi per il reclutamento degli atleti e degli istruttori dei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui al libro quarto, titolo XI, del regolamento, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata iniziale, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata triennale e, se vincitori, sono avviati allo specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata triennale.»; g) all'articolo 1798, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale e limitatamente alla permanenza in detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice.»; h) dopo l'articolo 2196-bis è inserito il seguente: «Art. 2196-bis.1 (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino all'anno 2033, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 652 è elevato a quaranta anni per il personale dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.»; i) all'articolo 2197-ter.1: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, è autorizzato, per il biennio 2026-2027, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di trenta marescialli in servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.»; 2) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati; l) dopo l'articolo 2197-quater è inserito il seguente: «Art. 2197-quater.1 (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino all'anno 2033, per specifiche esigenze delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per titoli, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per l'accesso al ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente della medesima Forza armata, in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea a indirizzo tecnico-ingegneristico, informatico e sanitario; b) età non superiore a 52 anni; c) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna; d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente. 2. Il numero dei posti a concorso in applicazione del comma 1 non può superare il 20 per cento dell'entità dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 2197, comma 1, lettera b). 3. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma 5, lettere a) e b), è ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. 4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi. 5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo marescialli con il grado di maresciallo o grado corrispondente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»; m) dopo l'articolo 2197-sexies è inserito il seguente: «Art. 2197-sexies.1 (Regime transitorio del reclutamento nel ruolo sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Ulteriori modalità per il reclutamento). - 1. Fino all'anno 2030, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per il reclutamento di personale con il grado di sergente. Ai predetti concorsi partecipano i giovani in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) età non superiore a trentadue anni alla data indicata nel bando di concorso. 2. I concorsi di cui al comma 1 possono essere banditi nell'anno in corso se, al 31 dicembre dell'anno precedente, il ruolo dei sergenti presenta vacanze organiche in misura pari o superiore al 30 per cento delle dotazioni previste dall'articolo 798-bis. 3. Il numero massimo dei posti banditi per i concorsi di cui al comma 1 è stabilito in misura non superiore al 5 per cento delle vacanze organiche di cui al comma 2. 4. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto di cui all'articolo 690, comma 3. 5. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1: a) è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione di durata non inferiore a sei mesi, nonché un tirocinio complementare; b) durante la frequenza dei corsi di cui alla lettera a) assume la qualità di allievo e lo stato giuridico di volontario in ferma iniziale. 6. Le modalità di svolgimento e la durata dei corsi e dei tirocini di cui al comma 5, lettera a), sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o autorità dagli stessi delegata. 7. L'anzianità relativa del personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è determinata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione e di specializzazione. 8. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è iscritto in ruolo con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo dei sergenti proveniente dai concorsi di cui agli articoli 690 e 690-bis, nell'anno di riferimento. 9. I candidati che non superano i corsi di cui al comma 5, lettera a), sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. Il periodo di durata dei corsi non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.».
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